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Lo Studio M&P fornisce consulenza in merito a strumenti utili a tutelare il patrimonio personale e quello familiare, finalizzati a raggiungere l’equilibrio tra ottimizzazione fiscale e protezione del patrimonio.
Il Fondo Patrimoniale, divenendo patrimonio separato, consente di tutelare i beni familiari (immobili, mobili registrati o titoli di credito) dai rischi per esempio professionali o imprenditoriali, quali pretese creditorie o risarcitorie nascenti da situazioni lavorative od altro genere qualora i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari o elusive.
È uno strumento che serve a tutelare l’interesse di una persona fisica, di un soggetto disabile, della famiglia di fatto (che non trova spazio con l’applicazione del fondo) o di un Ente. La figura, ex art. 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità degli atti, è recente e permette di creare un patrimonio vincolato con determinati beni (immobili o mobili registrati).
Si costituisce con atto pubblico e l’interesse da tutelare deve essere meritevole, come ad esempio quello di un disabile, di una fondazione, per dirimere dispute patrimoniali nelle separazioni, o per tutelare gli interessi dei soggetti in una famiglia di fatto.
Comunque, l’individuazione dell’interesse meritevole è fondamentale e deve essere fatta in maniera precisa prima della costituzione, in quanto il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità, quella sulla meritevolezza dell’interesse, nel caso, è affidata successivamente al giudice.
La durata del vincolo di destinazione è limitata nel tempo ad un massimo 90 anni in riferimento agli Enti o alla vita del beneficiario nel caso di persona fisica ed ha un periodo di monitoraggio di 5 anni.
Il Trust, per quanto meno vincolante degli altri, in quanto non pone dei limiti in merito ai beneficiari o ai beni conferiti, realizza comunque quella segregazione del patrimonio utile alla sua tutela.
È un negozio che, come il vincolo di destinazione, è permesso dall’art 2645 ter c.c. sulla trascrivibilità degli atti di destinazione del patrimonio, ma non è regolato da nessuna norma italiana, viene recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89 che permette che sia regolato da altre norme straniere di riferimento quali quella dei paesi Anglosassoni o del Commonwealth, ma anche di quelli del civil law come la Repubblica di S. Marino.
Il Trust viene costituito dal soggetto intestatario del patrimonio (settlor) che cede la proprietà dei beni ad un secondo soggetto (trustee) che ne detiene la titolarità e, nel caso, la gestione per destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al beneficiario finale, secondo il vincolo di destinazione iniziale. Può essere prevista la figura del ”guardiano” che vigila sul trustee e sul vincolo di destinazione.
Sono degli strumenti che consentono di costruire un capitale che abbia uno scopo previdenziale.
Gli stessi, nel caso vengano portati a scadenza, rendono il capitale costituito insequestrabile ed impignorabile.
Il contratto fiduciario è uno strumento che garantisce una certa riservatezza: cioè pone “una sorta di scudo” tra il proprio patrimonio ed i terzi, integrando e potenziando eventuali altri strumenti come il Trust e le Polizze. Infatti, esso non attua una segregazione del patrimonio ma un’interfaccia con i terzi in base allo scopo che vuoi realizzare.
Si costituisce tramite un negozio giuridico detto fiduciario tra il reale titolare del patrimonio (fiduciante) e la società fiduciaria (monitorata dalla pubblica autorità) che assume l’amministrazione dei beni per conto del fiduciante, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni (L. 1966/39).
Tale società è l’unico intermediario abilitato alla compensazione delle plusvalenze e minusvalenze di società non azionarie (srl) e di redditi diversi derivanti da contratti di natura finanziaria (finanziamento e polizze assicurative) con le plusvalenze e minusvalenze generate da altri strumenti finanziari trattati in regime di risparmio amministrativo (art. 6 d.lgs n 461/1997).
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